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venerdì 31 dicembre 2021

FESTE, SUPER GREEN PASS, MASCHERINE FFP2 E MULTE

Esce oggi il Decreto Legge emanato dal Presidente della Repubblica in vigore da oggi stesso in cui vengono date direttive per la gestione dell’emergenza sanitaria. A partire dal 10 gennaio e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica solo chi è in possesso del SUPER Green Pass potrà accedere agli alberghi e alle strutture ricettive e ai servizi di ristorazione al loro interno, alle sagre, ai congressi e alle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sempre dal 10 gennaio e fino allo stato di cessazione dell’emergenza sanitaria solo chi è munito del Super Green Pass potrà accedere ai mezzi di trasporto, agli impianti di risalita con finalità turistiche e commerciali, nei servizi di ristorazione all’aperto, nelle piscine, nei centri natatori, nelle aree sport di squadra e di contatto e nei centri benessere per le attivita' all'aperto oltre che nei centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attivita' all'aperto Dal 10 gennaio, in zona bianca si potrà accedere agli eventi e alle competizioni solo col super Green Pass, inoltre la capienza consentita degli stadi non puo' essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Il nuovo Decreto Legge, in materia di contenimento della diffusione del Covid dispone inoltre le direttive per la quarantena. La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi da oggi. La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza. Per quanto riguarda il contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Ora il Commissario monitorerà l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione e relazionerà al Governo. Le violazioni alle disposizioni previste saranno sanzionabili

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