martedì 12 novembre 2013

SI PROTESTA PER LA MUSICA MA POI PERO' SI LASCIA NEL DEGRADO...


--> L’amministrazione comunale ha tra i suoi compiti quello della conservazione e il miglioramento dell’ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché in una città d’arte e a forte vocazione turistica i beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale. Ergo il comune dovrebbe promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini. Il decoro urbano però è raggiungibile non solo attraverso un’attività efficace dell’amministrazione comunale la quale ne è responsabile nell’ambito del patrimonio pubblico destinato alla pubblica utilità ma anche attraverso il rispetto delle regole nei confronti di coloro i quale detengono in concessione un qualsiasi bene demaniale che per sua origine dovrebbe essere utilizzato e sfruttato a favore della collettività e non fatto decadere. In particolare non si spiega come sia ammissibile lasciare che una concessione demaniale non sia utilizzata, sfruttata e valorizzata ma lasciata marcire a tre anni dal suo ottenimento. Ci riferiamo alla concessione all’entrata dei Bagni Clodia in corrispondenza del vecchio negozio di locazione di biciclette chiuso nel corso del 2008/2009 e mai riaperto. La zona si trova in evidente stato di abbandono e chiunque detenga la disponibilità di spazi privati e/o in regime di concessione demaniale e a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, dovrebbe provvedere alla loro costante pulizia e valorizzazione Non possiamo dimenticare che la normativa sulle concessione demaniali (Legge regionale veneto 33/2002) all’art.37 si prescrivono i casi di decadenza della concessione stessa per il tramite del comune territorialmente competente: Il comma 7 recita che il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive: a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo quanto disposto dal comma 3, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; b) qualora la chiusura di cui al comma 4 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 5; c) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della sospensione di cui al comma 6 non abbia ottemperato alle prescrizioni previste; d) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio della relativa attività e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante da parte del gestore; e) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche; f) in caso di reiterato comportamento di cui all'articolo 43, comma 7. Senza dimenticare l’art. 47 del Codice della Navigazione che prescrive: L' amministrazione comunale può dichiarare la decadenza del concessionario: a)per mancata esecuzione delle opere prescritte nell' atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell' atto di concessione, o per cattivo uso; ….. f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Questa interessante nota è particolarmente significativa, i luoghi ripresi dal video sono nel degrado da diversi anni, perché non vengono recuperati?

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