lunedì 1 ottobre 2018

IL COMUNE EMETTE DUE ORDINANZE PER LA LOTTA ALLO SMOG E IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI

Sono due le ordinanze emanate oggi dal Comune di Chioggia per la lotta allo smog, una in riferimento al traffico e la seconda in riferimento al riscaldamento degli edifici. Ciò rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal nuovo accordo di Bacino Padano, recepito con deliberazione della giunta comunale n. 260 del 14 dicembre 2017, finalizzate all'adozione di limiti e divieti nel settore dei trasporti, della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura. Inoltre lo scorso 20 settembre il Comune ha partecipato al tavolo tecnico zonale della Città Metropolitana, durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l’applicazione di misure nell’ambito geografico provinciale.

Da oggi, lunedì 1° ottobre, fino al 31 marzo 2019 entrano in vigore sul territorio comunale di Chioggia (su tutte le strade ad eccezione della 309 Romea) le limitazioni al traffico per il miglioramento della qualità dell'aria ed in contrasto all'inquinamento da Pm10. Questi i livelli di allerta previsti:
• il livello di allerta 0 - VERDE si attua dal 1/10/2018 al 31/3/2019 (dal lunedì al venerdì feriali dalle 8.30 alle 18.30)
• il livello di allerta 1 - ARANCIO si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 μg/m3)
• il livello di allerta 2 – ROSSO si attua con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 μg/m3)

Arpav emetterà tutti i lunedì e i giovedì non festivi il bollettino dei livelli di allerta per il Pm10, che definirà lo scatto dei divieti dal giorno successivo (martedì o venerdì). A questo proposito, il Comune di Chioggia -per informare del livello di allerta- utilizzerà il portale web istituzionale chioggia.org e la propria pagina fb. Per quanto riguarda la circolazione, nel livello di allerta 0 “verde”, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì feriali, è vietata la circolazione per i veicoli, sia privati che commerciali Euro 0 e 1 benzina e Euro 0, 1, 2 e 3. Si ricorda inoltre che è sempre vietato sostare con il motore acceso.

La seconda ordinanza del sindaco conferma i limiti a 17° C (+ tolleranza) negli edifici ad attività industriali, artigianali e assimilabili; mentre a 19° C (+ tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all’art. 4, c. 5 del DPR 74/2013). Le ore di riscaldamento giornaliere sono 14 per la zona climatica “E” in cui rientra Chioggia, nell’arco del periodo massimo consentito che va dalle 5 del mattino alle 23 della notte. Dalle ore 16 alle 18 di ogni giorno è vietata l'accensione degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il riscaldamento quali stufe e caminetti) alimentati a combustibili liquidi o solidi (fatta eccezione per gli impianti di cui all’art. 4, co. 6 del DPR 74/2013); non è consentito l’utilizzo di generatori di calore a biomasse inferiori o uguali ad 1 stella (DGRV 1908/2016), fatta eccezione per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini. Divieti anche di combustioni all'aperto, falò, fuochi artificiali e spandimento liquami zootecnici.
«Questi provvedimenti, che condividiamo non solo con i Comuni della provincia di Venezia che contano più di trentamila abitanti, ma anche con le regioni del nord Italia, non hanno lo scopo di limitare la libertà dei cittadini – spiega il sindaco Alessandro Ferro – ma di incentivare buone pratiche per contenere lo smog presente nelle nostre città. Invito tutti ad adottare comportamenti virtuosi, dai mezzi di trasporto alle temperature in abitazioni e uffici. Raccomando ai gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a tenere chiuse, ovvero in apertura manuale, le porte di accesso allo scopo di evitare inutili dispersioni termiche». La presente ordinanza entra in vigore per i soli impianti di riscaldamento civili il 15 ottobre e termina il 15 aprile.

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