martedì 12 maggio 2026

NUOVO REGOLAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA VIVIBILITÀ

Chioggia - 12 maggio 2026

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Sul nuovo regolamento della polizia locale l'articolo 36 bis è stato cancellato ed è stato inserito l’articolo 36 ter che riguarda la tutela della quiete pubblica  per le attività sonore, inclusi quindi gli eventi. Al fine di tutelare la quiete pubblica, il riposo dei residenti, la vivibilità urbana e la salute psicofisica della popolazione, nelle aree del territorio comunale a prevalente destinazione residenziale possono essere disposte limitazioni allo svolgimento di eventi, trattenimenti, manifestazioni musicali o comunque sonore.

Rientrano in tali attività anche gli intrattenimenti a bassa rumorosità, la filodiffusione musicale e ogni altra forma di diffusione sonora, anche non amplificata, qualora idonea a incidere sulla quiete pubblica o sul riposo delle persone.

Ai fini del presente articolo, costituiscono possibili fonti di disturbo non solo le emissioni sonore propriamente dette, ma anche i rumori, il degrado e le situazioni di disagio derivanti dal comportamento degli avventori di pubblici esercizi, attività autorizzate o eventi, anche quando non risulti superato il limite di emissione acustica previsto dalla normativa vigente.

Le limitazioni sono adottate con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante provvedimenti ordinari, motivati, temporanei e circoscritti a specifiche fasce orarie e ambiti territoriali.

Nell’adozione dei provvedimenti si tiene conto delle caratteristiche dei luoghi, della tipologia delle attività, delle modalità di utilizzo degli spazi pubblici, della presenza di residenti e del contesto urbano interessato.

Le ordinanze possono prevedere, in particolare:
la limitazione o la sospensione dell’utilizzo dei plateatici;
la limitazione degli orari o delle modalità di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
la regolazione delle attività musicali o sonore;
ogni altra misura proporzionata e idonea a prevenire o contenere situazioni di disturbo, degrado o pregiudizio alla vivibilità urbana.

Le ordinanze possono essere emanate anche in assenza di superamento dei limiti di emissione sonora, qualora risulti accertato, documentato o ragionevolmente prevedibile un pregiudizio alla quiete pubblica, al riposo dei residenti o alla vivibilità urbana.

I provvedimenti devono comunque rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, non discriminazione e temporaneità.


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